La dichiarazione di successione non implica accettazione di eredità

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Nell’ambito dell’attività quotidiana di uno studio notarile è molto frequente che i clienti, resi edotti sulla necessità di procedere ad effettuare l’accettazione espressa o tacita dell’eredità per porre in essere degli atti dispositivi dei beni di provenienza ereditaria, rispondano, quasi stupiti, che è stata già presentata, registrata e trascritta la dichiarazione di successione!!!

Ebbene, ciò non è sufficiente per essere considerati eredi e per poter disporre dei beni, se non sono trascorsi dieci anni dalla morte. Con questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

La dichiarazione di successione è un documento conservativo la cui mera presentazione al Fisco non implica necessariamente l’accettazione di eredità da parte dei presunti eredi. E’ quanto più volte affermato e recentemente ribadito da diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, possono citarsi le sentenze n. 8053 del 2017 e n. 22017/2016). Vediamo meglio di cosa si tratta e cosa comporta.

La natura della dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un atto di natura fiscale che viene richiesto alla morte di un individuo così da poter calcolare e pagare le eventuali imposte previste sul suo patrimonio ereditario.

Si tratta, dunque, solo di un adempimento fiscale che tutti gli aventi diritto all’eredità possono compiere, anche se non ancora effettivamente eredi e ha lo scopo di evitare eventuali sanzioni causate dal mancato pagamento delle imposte. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa può essere presentata anche da uno solo di essi.

Ciò non determina, tuttavia, un’accettazione tacita dell’eredità e, perciò, non implica che l’avente diritto diventi automaticamente erede agli occhi della legge.

L’accettazione dell’eredità

In caso gli aventi diritto all’eredità del defunto intendano, invece, divenire eredi a tutti gli effetti, dovranno accettare, espressamente o tacitamente, l’eredità. In tal caso esistono, appunto, due possibili vie percorribili: 

  • Accettazione espressa

L’eredità può essere accettata attraverso un atto espresso, che sia atto pubblico o scrittura privata. In tal caso bisognerà pagare tutte le imposte relative all’atto che viene, poi, registrato, all’Agenzia delle Entrate e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

A questo punto l’erede avrà compiuto tutte le relative pratiche successorie e, in caso di vendita dell’immobile, non dovrà versare nessun’altra imposta.

  • Accettazione tacita

L’accettazione tacita dell’eredità, al contrario, si desume dall’attività posta in essere dal chiamato rispetto al compedio ereditario, tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.

Classico esempio è proprio la disposizione di un bene di provenienza ereditaria. In tal caso, però, l’erede disponente sarà tenuto a versare al Notaio le imposte dovute per la trascrizione in Conservatoria dell’accettazione tacita dell’eredità che discende dall’atto dispositivo posto in essere.

In ogni caso, sarà necessario trascrivere la suddetta accettazione: tale ultimo adempimento avrà ad oggetto il vero e proprio atto di accettazione in caso di accettazione espressa, mentre in caso di accettazione tacita questo adempimento discenderà direttamente dall’atto dispositivo posto in essere.

In conclusione, dunque, per poter divenire a tutti gli effetti eredi di un patrimonio non basta la dichiarazione di successione. E’ necessario compiere un atto di accettazione dell’eredità espresso oppure tacito. Qualora ciò non avvenisse, il nuovo proprietario non potrà essere garantito a tutti gli effetti della proprietà del bene.

Lo Studio Notarile Luigi Russo è qui per sciogliere ogni dubbio

Se hai dubbi, domande o incertezze sul tema della dichiarazione di successione, rivolgiti allo Studio Notarile Luigi Russo. Ti aiuteremo nella compilazione e presentazione di ogni atto, risolvendo tutte le questioni burocratiche. Chiamaci allo 075.5053806 (Sede di Perugia) 075.8011211 (Sede di Bastia Umbra) oppure compila il form sul nostro sito. Siamo qui per aiutarti!

15 Comments

  1. Notaio Luigi Russo ha detto:

    Buongiorno signor Antonino, da quanto accennato sembrerebbe che lei abbia effettuato uno di quegli atti che ai sensi dell’art. 476 c.c. comportano accettazione tacita di eredità, nella specie ha disposto di un bene mobile registrato facente parte del compendio ereditario. Sarebbe opportuno, in ogni caso, valutare le modalità con cui è stato effettuato il passaggio di proprietà. Saluti

  2. Chiara Pandolfi ha detto:

    Buona sera Dottor Russo, sono in procinto di acquistare un appartamento al secondo piano di un cielo terra!
    Al primo piano di questo immobile ci sono tre vani appartenuti ad una Signora deceduta nel 1983! Attraverso la visura per immobile risulta la seguente dicitura: “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) DEL ../../1983 – VOLTURA IN ATTI DAL ../../1993”
    Se ho capito bene, nessuno ha accettato la successione di questo immobile! Potrebbe quindi valere l’opzione dell’usucapione per questi tre vani? Come dovrei comportarmi?
    La ringrazio
    Cordiali saluti

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Gentile signora Pandolfi,

      l’indicazione catastale da Lei riportata potrebbe essere giusta anche in caso di accettazione (sia espressa che tacita) dell’eredità, dal momento che bisogna distinguere tra quanto riportato al Catasto e quanto risulta nei Registri Immobiliari.

      Nulla esclude che l’eredità di cui fanno parte i beni menzionati sia stata accettata. Per verificarlo, in ogni caso, bisognerebbe svolgere degli accertamenti mirati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

      Saluti

  3. Michele Boccia ha detto:

    Egregio Dott. Russo,
    nell’atto di compravendita di un appartamento appartenuto a mia nonna (deceduta il 1989), risulta anche la sua proprietà per 1/12 di un locale cantinato, con subparticella autonoma e accatastato come C/2. Tuttavia, nella dichiarazione di successione, è stato inserito solo l’appartamento e non anche il locale cantinato. Tale omissione ha indotto allo stesso errore nella compilazione delle dichiarazioni di successione dei tre figli di mia nonna, deceduti anch’essi, e di una nipote mancata in giovane età: in nessuna di queste dichiarazioni è presente il locale cantinato… del resto tale locale non risultava dalle visure catastali soggettive.
    Al momento della vendita del menzionato appartamento, il notaio rogante si è rifiutato di stipulare l’atto in quanto le dichiarazioni di successione non sono complete e al catasto non risultano i vari passaggi di proprietà della pertinenza . Faccio presente che questo comporterebbe l’integrazioni di successioni compilate quasi 30 anni fa (nel caso di mia nonna, altre sono più recenti), con una serie di trafile burocratiche e costi da ottemperare.
    Le chiedo, alla luce del suo articolo, se il principio di continuità delle trascrizioni, anche in mancanza di tali integrazioni, possa essere comunque rispettato una volta trascritte le nostre accettazioni di eredità nella Conservatoria e se ciò sia sufficiente per ottenere a favore dell’acquirente la voltura catastale sia dell’appartamento che della sua pertinenza. Grazie mille.

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Buongiorno, il rifiuto del notaio rogante, a mio parere, è assolutamente corretto.

      Purtroppo, spesso capita di dover informare il cliente sulla necessità di rettificare la documentazione di provenienza (a volte risalente nel tempo) perché contenente dati sbagliati o perché (come nel suo caso) incompleta, con conseguente aggravio di costi e di tempi.

      Il difetto di continuità delle trascrizioni non viene sanato dalle vostre accettazioni, che non possono essere difformi dalla dichiarazione di successione. Mi spiego meglio: se il locale cantinato non è menzionato nella dichiarazione della nonna non potrà del pari esserlo nella vostra accettazione.

      Bisogna integrare la dichiarazione originaria, ricostruendo tutti i passaggi in maniera corretta, altrimenti si rischia di trascinare il problema nei successivi atti dispositivi.

  4. luca visintin ha detto:

    Gentile notaio. Sono venuto a conoscenza indiretta della morte di mia nonna, con la quale non avevo rapporti da anni (mi è stato chiesto a voce da terza persona di andare a firmare per lo sblocco del conto corrente). Se firmo ciò implica accettazione dell’eredità? Devo attendere comunicazioni ufficiali dalla banca o non sono previste? È previsto che vi sia una convocazione formale da parte di un esecutore testamentario o devo esprimere “al buio” accettazione o rinunzia all’eredità?

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Buongiorno, la firma presso la banca ove è accesso il conto corrente della defunta equivale di certo ad accettazione dell’eredità dal momento che autorizza la banca a liquidare in suo favore l’intero (ove unico erede) o una quota parte (ove vi sia concorso tra più eredi) del saldo residuo alla data del decesso. L’esecutore testamentario è tale solo se è stato nominato in un testamento; a quanto sembra per la nonna si è aperta la successione legittima.

      La inviterei a prendere quanto prima contatti con eventuali ulteriori eredi e poi valutare se accettare o rinunciare all’eredità, ma ciò va fatto assolutamente prima di firmare qualsivoglia documentazione bancaria.

      Saluti

  5. Antonio Aronica ha detto:

    Egregio Notaio, ho firmato un preliminare (già registrato tramite agenzia immobiliare) per l’acquisto di un immobile da una s.r.l. che nel mese di Gennaio 2018 ha vinto un’asta immobiliare e si è vista assegnare l’immobile con decreto di trasferimento da parte del Tribunale di Milano. Tale s.r.l. ha ristrutturato completamente l’immobile a nuovo, nel pieno rispetto delle regole e con tutti i documenti in regola (cila, aggiornamento visura catastale, fatture, certificazioni degli impianti, ecc) e dopo breve trattativa abbiamo trovato l’accordo siglando il prelimare di cui sopra. Dopo parere favorevole della banca su valore di perizia ed erogazione del mutuo, il notaio ha iniziato le sue verifiche e non ha riscontrato alcun problema tranne quanto di seguito riportato.
    L’immobile, prima di essere venduto dal Tribunale tramite asta, era cointestato al 50% da due signori. Alla morte della signora, il 50% è stato ripartito tra il marito e i due figli, con accettazione espressa di eredità. Tuttavia, il notaio ha riscontrato che la dichiarazione di successione non è mai stata riscontrata e afferma che la compravendita non è fattibile senza la presentazione tardiva di tale denucia e il pagamento delle relative imposte. La parte venditrice, alquanto scossa in quanto convinta di essere al riparo da ogni rischio data l’acquisizione tramite Tribunale, si è resa disponibile a sanare le imposte dovute, ma si trova in difficoltà sulla parte “operativa” perchè non ha nè modo nè voglia di contattare gli eredi sfrattati. Le chiedo quanto segue: 1) è possibile per il venditore presentare tale denuncia di successione senza consenso e/o firma degli eredi sfrattati? La legge non prevede alcun strumento a favore a tutela di chi vuole autodenunciare e pagare quanto dovuto da altri? – 2) come è stato possibile per il tribunale procedere con la vendita in presenza di tale problema fiscale? La ringrazio molto per l’attenzione e spero di avere una gentile soluzione da parte sua.

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Buongiorno signor Antonio, effettivamente la situazione prospettata è complessa. A rigore solo gli interessati all’eredità (o un loro procuratore a ciò espressamente autorizzato) possono presentare la dichiarazione di successione cartacea o telematica: tale adempimento solitamente riguarda tutti gli eredi accettanti e tutti i beni immobili, mobili, crediti, azioni, titoli o depositi intestati al de cuius, sul cui valore poi si liquidano le imposte di successione.

      Data la particolarità del caso in oggetto, suggerirei di consultare l’ufficio successioni dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultima residenza del defunto per trovare eventuali possibili soluzioni che, ed è questo l’aspetto più importante, siano condivise dall’Agenzia medesima.

      Saluti

  6. Antonio Baleri ha detto:

    Buongiorno Dottor Russo.
    Dobbiamo vendere un appartamento che proviene da una eredità di uno zio, il quale, non ha effettuato l’accettazione dell’eredità del bene lasciatogli da una sua sorella deceduta un anno prima.
    Ora il notaio chiede a noi di effettuare l’accettazione dell’eredità sia da parte nostra nei confronti dello zio sia di quella dello zio verso la sorella.
    Posso io chiedere l’accettazione dell’eredità dello zio defunto??
    grazie per la cortesia e la disponibilità
    Antonio

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Buonasera, la richiesta del notaio è assolutamente corretta.

      L’iter logico è il seguente: In primo luogo, in qualità di eredi dello zio accettate la sua eredità.

      In tale eredità è compreso, altresì, il diritto di accettare l’eredità della sorella premorta. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 479 c.c., tale diritto si è trasmesso a voi solo in quanto eredi dello zio e si esercita con l’accettazione da parte vostra della delazione dell’eredità in favore di quest’ultimo (eredità che non ha fatto in tempo ad accettare perché deceduto).

      Seguendo lo stesso ragionamento, se aveste rinunciato all’eredità dello zio, non avreste potuto vantare alcun diritto verso l’eredità della zia.

      Saluti

  7. Angelo ha detto:

    Buongiorno Dott. Lo Russo, le espongo la seguente questione:
    Trattasi di un’eredita di piccola entità , uno degli eredi senza alcuna comunicazione ha provveduto alla dichiarazione di successione senza avvertirci e oltretutto non pagando direttamente l’imposta ma facendo pervenire l’f24 al’’erede non in linea retta ( unico tenuto al pagamento dell’imposta!
    Due domande:
    1 il dichiarante ha poi comunicato (a distanza di 1 mese) che l’ha presentata attraverso notaio! Ci risulta strano perché solo presentandola direttamente all’ag delle entrate arrivano gli f24 ( le chiediamo conferma)
    2 la dichiarazione di successione. va fatta presentando tutti i documenti di identità degli eredi… loro lo hanno ricevuto senza nostro consenso dalla banca… in questo caso c’e la legge sulla privacy ( potevano farlo ugualmente senza il nostro documento di identità??
    Nel ringraziarla
    Distinti saluti

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Buongiorno, con riferimento alla fattispecie illustrata bisogna fare un po’ di chiarezza:

      – suppongo che l’F24 arrivato all’unico erede non in linea retta riguardi l’imposta di successione (non dovuta dagli eredi in linea retta in base ad una tabella di franchigia stabilita dallo Stato) e pertanto tale circostanza è corretta: le imposte di base, e cioè ipotecarie e catastali, vanno pagate al momento della presentazione della dichiarazione, mi sembra molto strano che sia riuscito a presentare una dichiarazione di successione senza pagare alcunché, l’Ufficio non l’accetterebbe;

      – l’F24 con la liquidazione dell’imposta di successione viene notificato successivamente direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’erede tenuto al pagamento e non fa differenza se la dichiarazione sia stata presentata personalmente, da un notaio o da altro professionista (solo nell’ipotesi di successione telematica la situazione è un po’ diversa);

      – per la presentazione della dichiarazione di successione è sufficiente la sottoscrizione di un solo erede e solitamente i documenti degli altri vengono richiesti solo per controllarne i dati dichiarati ma non si allegano alla dichiarazione.

      Sarebbe stato certamente opportuno consultare gli altri eredi prima di procedere, tuttavia sul piano strettamente tecnico non mi sembra vi siano errori.

      Saluti

  8. Fabio ha detto:

    Io e mia sorella abbiamo ricevuto nell’annno 2013, come unici eredi, un appartramento in eredità da ns. madre defunta presentando regolare successione. Dall’ottobre 2013 all’ottobre 2018 abbiamo affittato l’immob ile con regolare contratto registrato. Questo può configurarsi come tacita accettazaione dell’eredità?
    Ringrazio e saluto.

    • Notaio Luigi Russo ha detto:

      Buonasera, l’aver affittato un immobile ricompreso nel compendio ereditario e, conseguentemente, averne riscosso i canoni di locazione, rientra tra gli atti che ai sensi dell’art. 476 del codice civile comportano accettazione tacita dell’eredità: trattasi, infatti di atti che il chiamato all’eredità “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

      Ciò posto, considerato che il contratto di locazione solitamente viene registrato e non trascritto, è opportuno sottolineare che se un giorno decideste di vendere l’appartamento vi potrebbe essere richiesta la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità contestualmente all’atto di vendita in virtù del cd. principio di continuità delle trascrizioni.

      Saluti

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